LO STATUTO
PREMESSA
Negli ultimi decenni l´attivita' archeologica nell'Italia
meridionale ha avuto intensi sviluppi e ha fornito in gran copia
nuovi e cospicui documenti della civilta' delle regioni che la
tradizione antica designa col nome unitario di «Magna Grecia». A
questo fervore di ricerca corrisponde un rinnovato interesse per la
storia cosi' delle zone colonizzate dai Greci come di quelle ove le
popolazioni indigene conservano forme della loro propria cultura
variamente reagendo alla penetrazione della cultura greca.
Le radici della civilta' della Magna Grecia si rivelano piu' remote,
nel tempo e nello spazio, di quanto hanno a lungo ritenuto i dotti,
e collegate con le grandi esperienze culturali dell' Egeide e
dell'Asia anteriore; nella civilta' italiota si ritrovano anche le
premesse e le ragioni del singolare sviluppo di Roma arcaica.
Lo sviluppo degli studi storici ed archeologici sulle piu' importanti
fasi di civilta' dell'Italia antica, l'esigenza sempre piu' vastamente
avvertita di assicurare a questi studi, rigorosamente serbandone il
carattere scientifico, la funzione vivificante che e' loro propria
nella cultura attuale, la necessita' di rispondere a quell ' impulso
alla ricerca storica che e' caratteristico della nostra civilta',
hanno indotto il Comitato organizzatore dei Convegni di Studio sulla
Magna Grecia a promuovere la costituzione di un organismo che
promuova e alimenti gli studi sulla storia della Magna Grecia ed
integri con libere iniziative di ricerca l'attivita' degli organi
pubblici che curano l'indagine archeologica e la preparazione
scientifica.
E' sembrato giusto che questa iniziativa prendesse vita in Taranto,
che e' stata una delle maggiori e piu' colte citta' della Magna Grecia
e dal secolo V a.C. fino alla conquista romana ha tenuto senza
interruzioni il primo posto tra le poleis italiote. Per piu' segni,
d'altronde, e principalmente attraverso gli annui Convegni
Internazionali di Studi sulla Magna Grecia, che Taranto ospita dal
1961, la citta' e la provincia hanno dimostrato di sentir viva
l'esigenza che Taranto acquisti nella sfera degli studi umanistici
una posizione degna del suo sviluppo industriale ed economico.
Art. 1
E' costituita in Taranto l'Associazione denominata "Istituto per la
Storia e l'Archeologia della Magna Grecia" (ISAMG).
L'Associazione ha carattere culturale e non ha fini di lucro.
Art. 2
La sede dell'Associazione e' in Taranto alla via dei Comizi (piazza
della Vittoria) n. 2.
Art. 3
L'Istituto si propone:
promuovere, anche attraverso ricerche archeologiche ed
archivistiche, gli studi sulla storia della civilta' della Magna
Grecia in tutti i suoi aspetti, dall'eta' precoloniale alla
bizantina e cosi' nelle forme classiche come nelle indigene;
organizzare convegni e incontri di studio su temi concernenti la
Magna Grecia;
curare la pubblicazione di saggi e di ricerche originali, di
edizioni critiche di testi antichi, di opere classiche non piu'
ristampate, di illustrazioni di monumenti e relazioni di scavi, di
repertori e bibliografie critiche, e in genere di ogni opera che
contribuisca alla conoscenza scientifica della Magna Grecia;
costituire una biblioteca specializzata ed un centro di studi, l'una
e l'altro rispondenti alle esigenze scientifiche dell'Istituto;
prendere altre iniziative scientifiche o didattiche che l'organo
direttivo dell'Istituto ritenga, motivatamente, necessarie od utili
per le finalita' dell'Istituto.
Per le attivita' di cui tratta il presente articolo, l'Istituto
potra' eventualmente collaborare con altri enti scientifici.
Art. 4
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito da:
titoli di Stato per Lire centocinquantamilioni (L. 150.000.000);
dai contributi versati da altri Enti o da persone;
da tutti i beni materiali e di altra natura che siano donati o
comunque ceduti all'Istituto da Enti o da privati, i quali intendano
concorrere al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si
prefigge.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 5
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento dell'Associazione
si provvedera' con le rendite dei fondi di cui all'articolo 4, con
le quote sociali e i contributi di cui all'articolo precedente, con
i ricavati delle pubblicazioni promosse o curate dall'Istituto o con
i proventi di iniziative promosse dall'Istituto stesso.
Art. 6
Fanno parte dell'Associazione:
Soci ordinari;
Soci aderenti.
Sono soci ordinari i fondatori dell'ISAMG e coloro che saranno di
volta in volta cooptati dall'assemblea dei soci ordinari su proposta
del Consiglio direttivo.
I soci aderenti, che devono essere di eta' maggiore, vengono
nominati, previa domanda da inoltrare al Consiglio direttivo,
dall'Assemblea dei soci ordinari su proposta del Consiglio
direttivo.
La quota sociale viene fissata ogni anno dal Consiglio direttivo.
Si decade dalla qualifica di socio per:
decesso;
dimissioni;
morosita' per tre anni anche non consecutivi;
indegnita' motivata con deliberazione dell'Assemblea dei soci
ordinari e aderenti.
I soci partecipanti attivamente alla vita dell'Istituto, in quanto
responsabili di particolari compiti o membri del Consiglio direttivo
o di commissioni, possono essere esonerati dal pagamento della quota
sociale con delibera assembleare, su proposta del Consiglio
direttivo.
I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto e al versamento
della quota annuale di associazione; essi avranno diritto di
partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Istituto e
consultarne i testi della biblioteca.
Art. 7
Organi dell'Istituto sono:
il Presidente;
il Consiglio direttivo;
l'assemblea dei soci ordinari;
il Collegio dei Sindaci.
Art. 8
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio direttivo composto di
cinque membri, eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di
quattro anni.
In caso d dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla
prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida
alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice
presidente ed un segretario tesoriere.
Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed in tutti i
casi in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia
fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
Per la validita' della deliberazione occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di
chi presiede.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano di eta' dei
presenti.
Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il
relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto nei confronti dei
terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio
direttivo e dell'Assemblea sociale; cura l'esecuzione delle delibere
degli organi collegiali e firma, congiuntamente con il Segretario
tesoriere, gli atti contabili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Il Segretario tesoriere, con la collaborazione del personale
dell'Istituto, cura la tenuta e la conservazione degli atti
amministrativi e delle scritture contabili; predispone e firma,
congiuntamente al Presidente, gli atti contabili; compila e firma,
congiuntamente con il Presidente, i verbali degli organi collegiali.
Art. 9
Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fermo quanto devoluto
dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.
Inoltre il Consiglio propone all'Assemblea dei soci ordinari i piani
di attivita', cura l'attuazione di quanto e' stato deciso
dall'Assemblea stessa, prepara ogni anno i bilanci e li sottopone,
previo esame dei sindaci, all'approvazione dell'Assemblea stessa.
Il bilancio preventivo dovra' essere approvato entro il mese di
novembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dovra' essere approvato entro il mese di
giugno dell'anno successivo.
Art. 10
L'Assemblea dei soci ordinari e' convocata dal Consiglio direttivo
almeno due volte l'anno, mediante comunicazione scritta diretta a
ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo
dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine
del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.
L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata e firmata
da almeno due terzi dei suoi membri.
L' Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede
sociale.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola
nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche con delega
scritta in calce all'avviso di convocazione.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in
mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea
nomina il proprio presidente.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarita' dele
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice (meta' piu' uno), ma
per le nomine dei soci si rchiede la maggioranza dei due tersi dei
presenti.
Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la
meta' piu' uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
Art. 11
I soci aderenti vengono convocati di regola una volta all'anno
congiuntamente ai soci ordinari, per procedere alla formulazione di
proposte relative all'attivita' dell'Istituto.
Art. 12
Il Consiglio puo' nominare, anche fuori del novero dei soci, le
persone responsabili delle attivita' e iniziative previste
dall'articolo 3 del presente statuto.
Art. 13
La gestione dell' Associazione e' controllata dal Consiglio dei
Sindaci costituito da tre membri (uno dei quali deve essere
necessariamente rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali).
Il Collegio Sindacale e' nominato dall'Assemblea dei soci ordinari ad
eccezione del rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, che
viene nominato, quale componente il Collegio Sindacale, direttamente
dallo stesso Ministero.
Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni.
Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilita'
sociale con atti di ispezione e di controllo, redige una relazione
ai bilanci annuali e potra' accertare la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e di titoli di proprieta' sociale.
Art. 14
Le somme da investirsi dall'Istituto devono essere impiegate nelle
forme stabilite di volta in volta dall'Assemblea dei soci ordinari,
con maggioranza semplice.
Art. 15
In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Assemblea dei soci ordinari
deliberera' in merito alla destinazione del fondo sociale.
Art. 16
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa
riferimento alle norme del Codice Civile e alle norme vigenti in
materia.

